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Sez. 1, Sentenza n. 18201 del 18/08/2006 (Rv. 592327 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - DIRITTI E DOVERI DERIVANTI AL GENITORE DAL RICONOSCIMENTO | Genitore naturale - Contributo di mantenimento a favore del figlio naturale stabilito dal giudice - Diminuzione in relazione ad eventi sopravvenuti - Domanda dell'obbligato - Proposizione con ricorso anziché con citazione - Decreto di inammissibilità dell'azione - Rimedi - Reclamo proposto con ricorso - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592327-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - DIRITTI E DOVERI DERIVANTI AL GENITORE DAL RICONOSCIMENTO

Qualora una controversia sia stata trattata in primo grado con rito camerale, nonostante la previsione legislativa imponesse il rito ordinario, l'impugnazione, per il principio di ultrattività del rito, deve seguire le forme del giudizio camerale. Ne consegue l'ammissibilità del reclamo, proposto con ricorso, nei confronti del decreto di improcedibilità della domanda di riduzione del contributo per il mantenimento di figlio naturale ove il relativo giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del rito camerale anziché dell'ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)