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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4217 del 21/02/2014 (Rv. 629610 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Principio di ultrattività del rito - Nozione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629610-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

Il principio di ultrattività identifica il rito da seguire nell'impugnazione, in base all'apparenza della natura del provvedimento impugnato, ma la relativa inosservanza non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che, in quanto sanzione tipica, non può essere applicata fuori dei casi espressamente previsti. Ne consegue che il giudice deve verificare in concreto se, per effetto di tale "error in procedendo", l'impugnazione è tardiva o priva dei requisiti funzionali di attivazione di una qualunque forma di contraddittorio, ogni altra nullità potendo essere sanata dal raggiungimento dello scopo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)