Sez. 1, Sentenza n. 1290 del 23/04/1969 (Rv. 339960 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - VOTO - PATTO DI SINDACATO AZIONARIO DI VOTO - VALIDITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESCLUSIONE - IPOTESI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AZIONI - VOTO - PATTO DI SINDACATO AZIONARIO DI VOTO - VALIDITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ESCLUSIONE - IPOTESI.*
La validita del patto di Sindacato azionario di voto deve essere stabilita alla stregua delle singole situazioni concrete, e puo essere esclusa per violazione di norme o principi imperativi, quando, attraverso il patto stesso, o l'assemblea della societa risulti permanentemente svuotata di funzione e di contenuto, o quando venga ad essere soppressa la liberta del voto, con la possibilita della formazione di maggioranze assembleari fittizie, o quando il voto risulti vincolato ad interessi in contrasto con quello della societa, o a favore di persone in conflitto di interessi con la societa stessa. (V. 2080-62 2422-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)