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Sez. 2 - , Sentenza n. 21197 del 27/08/2018 (Rv. 650029 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI | Pagamento parziale del debito solidale - Regresso - Sussistenza - Ambito - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650029-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI

Il condebitore solidale, sia "ex contractu" sia "ex delicto", che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)