Sez. 3, Sentenza n. 2160 del 12/11/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168141 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTI E RAPPORTI PREESISTENTI ALLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - APPLICABILITÀ DELLA DECISIONE - LIMITI - NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - DISTINZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE: DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI ESTINZIONE DEL REATO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTI E RAPPORTI PREESISTENTI ALLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ - APPLICABILITÀ DELLA DECISIONE - LIMITI - NORME DI DIRITTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - DISTINZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE: DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DI ESTINZIONE DEL REATO.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, avendo per presupposto l'esistenza di un vizio che inficia fin dall'origine la norma in contrasto con il precetto costituzionale, ha efficacia invalidante e non abrogativa, producendo conseguenze simili a quelle dell'annullamento. Essa, pertanto, esplica i suoi effetti non soltanto per il futuro, ma, entro certi limiti, anche retroattivamente, nei confronti di fatti e rapporti instaurati nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione delle situazioni giuridiche ormai consolidate. Ne consegue che il giudice ha l'Obbligo di non applicare la norma dichiarata incostituzionale sia essa di diritto sostanziale che processuale in ogni giudizio in cui la norma stessa debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsiasi fatto o rapporto, anche se anteriore alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza suddetta, perché ancora in via di svolgimento e comunque non produttivo di effetti giuridici definitivi. (fattispecie in cui il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto avverso sentenza dichiarativa di Estinzione del reato per prescrizione, in base all'art. 513 n. 2 cod. proc. pen., dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 21 luglio 1983). (Conf mass n 165563, S.U. Luglio 1984, cunsolo).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)