Sez. 2, Sentenza n. 2318 del 13/12/1996 Ud. (dep. 11/03/1997) Rv. 207310 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Adempimento dell'obbligazione "prima della condanna" - Estinzione del reato - Riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Necessità - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di insolvenza fraudolenta, a differenza di quanto previsto dall'art. 62 n. 6 cod. pen. - secondo cui il risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante comune ivi disciplinata deve avvenire <<prima del giudizio>> - l'art. 641 cpv. cod. pen. stabilisce che l'adempimento dell'obbligazione estingue il reato se avvenuto <<prima della condanna>>, sicché il tempo utile per provvedervi e determinare in tal guisa l'effetto estintivo si protrae fino al momento in cui la sentenza passa in giudicato; secondo la terminologia del codice, infatti, si ha <<condanna>> soltanto quando questa sia contenuta in una sentenza divenuta definitiva, per cui l'adempimento in questione può attuarsi efficacemente anche dopo decisione di primo o secondo grado e fino a che, pendente il ricorso per cassazione, la Corte suprema non abbia ancora deciso in ordine al ricorso medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)