Sez. 2, Sentenza n. 23017 del 31/03/2016 Ud. (dep. 31/05/2016) Rv. 266901 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Adempimento dell'obbligazione estintivo del reato - Termine - Individuazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di reato di insolvenza fraudolenta, l'integrale adempimento dell'obbligazione che estingue il reato, previsto dall'art. 641, comma secondo, cod.pen., deve avvenire "prima della condanna" e può, pertanto, attuarsi anche dopo la sentenza di primo o secondo grado e fino a che non sia stato deciso il ricorso per cassazione, a differenza del risarcimento del danno idoneo ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art.62, comma sesto cod.pen.che deve avvenire "prima del giudizio".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)