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Sez. U, Ordinanza n. 22769 del 06/08/2025 (Rv. 675776-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA | Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di sospensione della provvisoria esecutività - Rinuncia tacita all’eccezione di difetto di giurisdizione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675776-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non può intendersi quale rinuncia implicita all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano (e, dunque, quale accettazione tacita di quest'ultima ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995), nel caso in cui si fondi proprio su tale eccezione, ritualmente proposta con l'atto di opposizione, e solo in via subordinata sulle altre eccezioni e difese nel merito.

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)