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Sez. U, Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024 (Rv. 670663-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA | Proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670663-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA

La proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la società egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)