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Sez. 1, Sentenza n. 9680 del 22/04/2013 (Rv. 626394 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO | Diritto di voto - Minaccia di votare contro l'approvazione del bilancio - Causa di annullabilità della vendita delle azioni successivamente conclusa - Condizioni - Volontà di dismissione della partecipazione sociale - Vantaggio ingiusto - Configurabilità - Esclusione - Esorbitanza rispetto all'esercizio del diritto di voto - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626394-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO

In materia di società, la minaccia del socio di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio in caso di mancata dismissione della partecipazione ad altro socio può essere causa di annullabilità della vendita delle azioni, conclusa fra i soci stessi, solo ove sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti, dovendosi escludere che siano tali quelli meramente correlati all'interesse del venditore ad uscire dalla società, atteso che il diritto di voto è funzionale all'interesse individuale del socio ed incontra il limite dell'interesse sociale solo quando possa danneggiare la società, fermo restando che la prospettiva di poter vendere le azioni non costituisce un elemento estraneo, rispetto alle scelte relative all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)