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Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011 (Rv. 619215 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO | Minaccia di far valere un diritto - Rilevanza come violenza morale - Condizioni - Conseguimento di un vantaggio ingiusto - Necessità - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619215-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO

La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 cod. civ., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento. (Nella specie, con riferimento ad una pattuizione di aumento degli interessi convenzionali stipulata tra i mutuatari e l'istituto di credito mutuante, la S.C. ha negato che potesse integrare violenza morale l'asserita minaccia consistita nel prospettare l'eventualità che, in mancanza di accordi sulla dilazione di pagamento, la banca avrebbe insistito nell'azione esecutiva in essere e non avrebbe richiesto un rinvio della imminente vendita già fissata, non potendo riferirsi la valutazione in termini di ingiustizia all'esercizio dell'azione esecutiva in sé considerata, né reputarsi iniqua la concessione in via transattiva della dilazione di pagamento da parte dell'istituto di credito a fronte del riconoscimento di un rincaro del tasso di interessi sulle somme ancora dovute dai debitori esecutati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)