Sez. 1, Sentenza n. 808 del 02/05/1967 (Rv. 326898 - 01)
ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO IN FAVORE DELL'ARBITRO - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
ARBITRATO - SPESE GIUDIZIALI - RIMBORSO DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO IN FAVORE DELL'ARBITRO - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione e ammissibile, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, anche avverso i provvedimenti che hanno Forma di ordinanza o di decreto, emessi con procedimento in camera di consiglio da giudici monocratici o collegiali, sempre che abbiano i requisiti della decisorieta e della definitivita e, pertanto, impugnabile per Cassazione l'ordinanza con cui il Presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri a norma dell'art. 814, 2 comma, cod.proc.civ., trattandosi di provvedimento che ha carattere decisorio, in quanto diretto a risolvere il conflitto d'interessi tra gli arbitri (creditori)e le parti del procedimento arbitrale (debitori), e che e suscettibile di passare in giudicato, perche non soggetto a particolari mezzi d'impugnazione ovvero a reclamo, e non revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso. (Cfr. 1606-65, 531-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)