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Sez. 1, Sentenza n. 815 del 05/03/1975 (Rv. 374189 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374189-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*

E impugnabile per Cassazione, a sensi dell'art 111 cost, l'ordinanza con cui il Presidente del tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri a norma dell'art 814, secondo comma, cod proc civ, trattandosi di provvedimento che ha carattere decisorio, in quanto diretto a risolvere il conflitto d'interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori), e che e suscettibile di passare in giudicato, perche non soggetto a particolari mezzi d'impugnazione ovvero a reclamo, e non revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso. (Conf 808/67, mass n 326898).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)