Sez. U, Sentenza n. 2099 del 24/05/1975 (Rv. 375836 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE E LA COMPETENZA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO - PROVVEDIMENTI DI DESTITUZIONE, DISPENSA DAL SERVIZIO O SOSPENSIONE SUPERIORE A TRE MESI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DI MERITO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE E LA COMPETENZA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO - PROVVEDIMENTI DI DESTITUZIONE, DISPENSA DAL SERVIZIO O SOSPENSIONE SUPERIORE A TRE MESI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DI MERITO DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Le controversie in materia di pubblico impiego dei dipendenti degli enti locali gia rientranti nella giurisdizione esclusiva delle giunte provinciali amministrative ed, in secondo grado, del consiglio di stato, furono riservate, a seguito della dichiarazione dell'illegittimita costituzionale delle norme concernenti la composizione delle giunte, alla Competenza in unico grado del consiglio di stato, secondo i criteri di attribuzione propri del sistema allora vigente e con i caratteri e l'ampiezza delle norme relative. Pertanto, nei confronti di provvedimenti di destituzione, di dispensa dal servizio o di sospensione per un tempo maggiore di tre mesi adottati contro dipendenti degli enti locali, il consiglio di stato, divenuto giudice in unico grado disponeva della stessa giurisdizione esclusiva di merito gia riservata, dall'art 4, comma secondo del RDL 26 giugno 1924 n 1058, alle giunte provinciali amministrative. (V 799/73, mass n 363057).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)