Sez. U, Sentenza n. 799 del 21/03/1973 (Rv. 363057 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - INCOSTITUZIONALITA DELLA GPA - EFFETTI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA IN UNICO GRADO DEL CONSIGLIO DI STATO - LIMITI.*
Le controversie in materia di pubblico impiego dei dipendenti da enti locali, gia rientranti nella Competenza esclusiva di primo grado della giunta provinciale amministrativa, sono da ritenere, dopo la dichiarazione di illegittimita costituzionale delle norme concernenti la composizione e la Competenza di detta giunta, devolute al consiglio di stato quale giudice amministrativo in unico grado, e cio fino alla entrata in vigore della legge sulla Costituzione dei tribunali amministrativi regionali, ai quali e stato conferito il potere di conoscere delle controversie gia di Competenza della giunta provinciale amministrativa. (Conf 1642/70, mass n 347571).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1039 art. 38, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)