diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1927 del 27/11/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147956 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IDENTITA TRA AUTORE DELLA VIOLENZA O MINACCIA E AUTORE DELL'IMPOSSESSAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INGIUSTO PROFITTO - NECESSITA CHE SIA DI ORDINE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147956-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IDENTITA TRA AUTORE DELLA VIOLENZA O MINACCIA E AUTORE DELL'IMPOSSESSAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INGIUSTO PROFITTO - NECESSITA CHE SIA DI ORDINE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Per la sussistenza del delitto di rapina non occorre che vi sia identita tra autore della violenza o della minaccia ed autore dello impossessamento della cosa mobile altrui, purche il primo abbia agito per rendere possibile la condotta del secondo. Inoltre, il profitto cui tende la condotta delittuosa puo anche non essere di natura patrimoniale e proprio del soggetto attivo. Ne rileva che l'impossessamento e il profitto siano conseguiti attraverso l'imposizione di un rapporto apparentemente negoziale. (nella specie gli imputati, previa distribuzione di manifestini e diffusione di 'slogans' a favore della autoriduzione dei prezzi, avevano fatto irruzione in un supermercato ed avevano costretto, con violenze fisiche e minacce, il gestore dello stesso ad ordinare agli addetti alla cassa di esigere soltanto la meta del prezzo delle merci esposte in vendita, sia in favore dei partecipanti alla manifestazione contro il carovita sia di chiunque altro avesse effettuato acquisti). (V mass n 146166; (V mass n 145459; (V mass n 136663, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)