Sez. L - , Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021 (Rv. 661103 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Azione di nullità contrattuale - Rilievo officioso - Limiti - Rispetto del principio della domanda - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevabilità di ufficio della nullità del termine di un contratto, stipulato in esecuzione di un accordo transattivo, perché la relativa domanda non era stata formulata nel ricorso introduttivo, in cui era stata dedotta la sola nullità della transazione e del termine apposto ai contratti di somministrazione all'origine della transazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)