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Sez. L - , Ordinanza n. 40896 del 20/12/2021 (Rv. 663406 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto di collaborazione autonoma - Nullità per difetto di forma - Deduzione per la prima volta nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Rilevabilità d’ufficio della nullità - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663406-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento di fatto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350 n. 13, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)