Sez. 4, Sentenza n. 4 del 20/01/1989 Ud. (dep. 02/01/1990) Rv. 182934 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA DI NON RECENTE COSTRUZIONE - ESIGENZA DI PRESIDIO ANTINFORTUNISTICO - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - SUE OPZIONI - APPLICAZIONE DEL PIÙ MODERNO DISPOSITIVO - DISMISSIONE DELLA MACCHINA - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - MACCHINA DI NON RECENTE COSTRUZIONE - ESIGENZA DI PRESIDIO ANTINFORTUNISTICO - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - SUE OPZIONI - APPLICAZIONE DEL PIÙ MODERNO DISPOSITIVO - DISMISSIONE DELLA MACCHINA - FATTISPECIE.*
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, quando si accerti la esigenza di uno speciale apparato di protezione antinfortunistica, del quale un macchinario non sia stato dotato dal costruttore, il datore di lavoro, che la macchina utilizzi, ove infortunio si verifichi, non può invocare a propria discolpa l'impossibilità pratica di applicazione del necessario presidio, poiché, nell'alternativa, è tenuto, qualora, con opportuni adattamenti, non riesca ad applicare al proprio macchinario l'apparato di protezione, a mettere fuori servizio la macchina incompleta di sistema protettivo. (fattispecie di infortunio occorso a un addetto a macchina troncatrice la quale, per essere di vecchio modello, non era fornita di dispositivo protettivo a "cuffia mobile" (che si solleva man mano che la lama morde il metallo da tagliare). Il datore di lavoro si difendeva, tra altro, assumendo che tale dispositivo, assicurante completa protezione all'addetto, veniva applicato solo sulle macchine di più recente costruzione: donde l'affermazione di principio sopra massimato). (V mass n 181158).*
Riferimenti normativi: DPR 25/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 25/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)