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Sez. 4, Sentenza n. 11122 del 15/06/1990 Ud. (dep. 04/08/1990) Rv. 185064 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LORO INSTALLAZIONE - INCOMBE NON SOLO SUL COSTRUTTORE MA ANCHE SULL'ACQUIRENTE DELLA MACCHINA.*
Stato
decisa il 1990-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185064-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LORO INSTALLAZIONE - INCOMBE NON SOLO SUL COSTRUTTORE MA ANCHE SULL'ACQUIRENTE DELLA MACCHINA.*

In tema di infortuni sul lavoro, l'Obbligo di provvedere ai dispositivi antinfortunistici concerne non soltanto i costruttori di macchine, ma altresì gli acquirenti che le mettono a disposizione dei loro dipendenti: anche questi sono tenuti a verificare che le macchine siano prive di rischio per l'incolumità dei lavoratori, e la colpa degli uni non elimina quella degli altri. (V mass n 182934; (V mass n 180253; (V mass n 173647, ed ivi citate; (V mass n 162785).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)