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Sez. 1, Sentenza n. 1066 del 05/02/1991 (Rv. 470790 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza | Sentenza dichiarativa di fallimento - Regolamento facoltativo di competenza - Termine per la proposizione.
Stato
decisa il 1991-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470790-01

Competenza civile - Regolamento di competenza

Il regolamento facoltativo di competenza resta precluso dalla formazione del giudicato sul merito della controversia, e, pertanto, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, va proposto non entro il termine di trenta giorni, fissato in via generale dall'art. 47 cod. proc. civ., ma entro lo stesso termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza, previsto, per l'opposizione, dall'art. 18 della legge fallimentare (dichiarato incostituzionale, nella parte relativa alla decorrenza del termine, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1980).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)