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Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 01/03/1996 (Rv. 496090 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Regolamento facoltativo di competenza - Termine per la proposizione.
Stato
decisa il 1996-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496090-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento facoltativo di competenza resta precluso dalla formazione del giudicato sul merito della controversia, sicché avverso la sentenza dichiarativa di fallimento esso deve essere proposto non nel termine stabilito in via generale dall'art. 47 comma secondo cod. proc. civ., ma nello stesso termine previsto dall'art. 18 della legge fallimentare per l'opposizione alla dichiarazione di fallimento di 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. (Vedi sentenza Corte Costituzionale 151/80)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)