Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5349 del 04/03/2013 (Rv. 625461 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Art. 4 legge n. 604 del 1954 - Termine per il recupero delle imposte ordinarie - Ambito di applicazione.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di terreni agricoli al fine della formazione della piccola proprietà contadina, il termine triennale di prescrizione previsto dall'art. 4, comma terzo, legge 6 agosto 1954 n. 604 per il recupero delle imposte ordinarie, decorrente dalla scadenza del termine concesso per la presentazione del certificato definitivo recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, si applica tanto nel caso in cui l'acquirente sia già in possesso della certificazione definitiva al momento della registrazione dell'acquisto, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1954 num. 604 art. 3, Legge 08/06/1954 num. 604 art. 4, Legge 08/06/1954 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)