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Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 29/01/2007 (Rv. 595728 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI GENERE - COSA DETERMINATA GENERICAMENTE | Atti di disposizione del bene legato compiuti dal "de cuius " - Azione di nullità - Legittimazione del legatario - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Revoca tacita della disposizione testamentaria ex art. 686 cod. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595728-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI GENERE - COSA DETERMINATA GENERICAMENTE

Nell'ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del "de cuius", previsto dall'art. 654 cod. civ., il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell'asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all'epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l' azione di nullità, per difetto di requisiti di cui all'at. 782 cod. civ., della donazione effettuata dal "de cuius" avente ad oggetto il bene legato. A tal fine non trova applicazione l'art. 686 cod. civ., che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato, nel caso in cui l'alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, atteso che detta norma per un verso non è applicabile ai legati di somme di denaro o di quantità o di cose indicate solo nel genere e, per altro verso, non contempla il caso della alienazione nulla, che, essendo caratterizzata da una invalidità più grave di quella che può sfociare nell'annullamento, non determina la revoca del legato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 654, Cod. Civ. art. 686, Cod. Civ. art. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)