Sez. 2, Sentenza n. 21685 del 09/10/2006 (Rv. 592562 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI GENERE - COSA DETERMINATA GENERICAMENTE | Atti di disposizione del bene legato compiuti dal "de cuius " - Azione di nullità - Legittimazione del legatario - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Donazione del bene legato affetta da nullità - Revocazione tacita della disposizione testamentaria ex art. 686 cod. civ. - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - DI GENERE - COSA DETERMINATA GENERICAMENTE
Nell'ipotesi dei legato di cosa da prendere dal patrimonio del "de cuius" il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell'asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all'epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli legittimato a proporre l' azione di nullità della donazione del bene legato effettuata dal "de cuius" per difetto di requisiti di cui all'at. 782 cod. civ., non trovando applicazione l'art.686 cod. civ. che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienato nel caso in cui l' alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 654, Cod. Civ. art. 686, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)