Sez. 1 - , Ordinanza n. 11951 del 16/05/2018 (Rv. 648564 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Terremoto del 1980 in Campania - Messa a disposizione di un edificio da adibire a scuola - Domanda giudiziale per il pagamento dell'indennità - Legittimazione passiva del Sindaco - Esclusione - Legittimazione passiva del Governo - Fondamento.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
In tema di legislazione relativa alle zone colpite dal terremoto del 1980, nei giudizi concernenti il pagamento di indennità richieste per la messa a disposizione di un edificio da adibirsi a scuola a causa dell'evento sismico, la legittimazione passiva spetta non al Comune, quale ente deputato a provvedere ai bisogni scolastici della propria popolazione, ma al Governo che, al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica, ha agito in adempimento dei doveri impostigli dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 776 del 1980 (conv. in l. n. 874 del 1980), e per esso al Ministero della Protezione civile al quale sono stati devoluti, ex art. 1 d.l. n. 57 del 1982 (conv. in l. n. 187 del 1982) i compiti già di pertinenza del cessato Commissario straordinario, avendo il Sindaco in tale occasione operato in funzione di Ufficiale del Governo ex art. 16 d.P.R. n. 66 del 1988, in virtù di un rapporto di delegazione interorganica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 1, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, DPR 06/02/1981 num. 66 art. 16, Decreto Legge 27/02/1982 num. 57 art. 1, Legge 29/04/1982 num. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)