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Sez. 1, Sentenza n. 9303 del 19/09/1997 (Rv. 508126 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Terremoto del 1980 in Campania - Delega al Sindaco dei poteri, "ex" legge n. 187 del 1982 - Natura - Delegazione amministrativa interorganica - Configurabilità - Conseguenze - Ricovero dei terremotati - Convenzione stipulata fra il Sindaco ed il proprietario di un albergo - Obblighi conseguenti - Legittimazione passiva - Del Sindaco - Esclusione - Del Ministero della Protezione Civile - Sussistenza - Fondamento - Eventuale illegittima proroga delle prestazioni alberghiere oltre i limiti di legge - Conseguenze - Incidenza sulla legittimazione passiva del Ministero suddetto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508126-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI

Agli obblighi relativi alle prestazioni alberghiere per il ricovero dei soggetti evacuati in Campania dalle loro abitazioni a seguito del sisma del 1980, è assoggettato il Ministero per la Protezione Civile; ciò in quanto la delega al Sindaco prevista dalla legge 29 aprile 1982 n. 187 ha la natura e gli effetti di una delegazione amministrativa interorganica, esercitando il Sindaco, in tale specifico settore, funzioni di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 e dovendo tenersi conto del fatto che le disposizioni di legge emanate a favore delle zone terremotate (D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874; d.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66) hanno espressamente attribuito detti compiti al Commissario Straordinario, cui è subentrato successivamente il Ministero della Protezione Civile ai sensi della legge 29 aprile 1982, n. 187 che ha convertito con modifiche il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57. Tale legittimazione passiva non viene meno in conseguenza dell'eventuale illegittimità degli atti amministrativi che abbiano prorogato le prestazioni alberghiere oltre il periodo consentito dalla legge, non rendendosi ciò sufficiente a far venire meno il collegamento fra l'Amministrazione ed il suo organo, e dovendo, al contrario, ritenersi sufficiente, ai fini della responsabilità dell'Amministrazione statale, l'astratta riferibilità, ad essa, dell'attività posta in essere dall'organo pubblico, indipendentemente da eventuali vizi di legittimità e dalla concreta sussistenza del potere esercitato da detto organo.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1982 num. 187 CORTE COST., Decreto Legge 27/02/1982 num. 57 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., DPR 06/02/1981 num. 66 art. 16, Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)