Sez. 1, Sentenza n. 5328 del 25/09/1980 (Rv. 409197 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - AUDIZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI - OBBLIGO DEL TRIBUNALE - PRESUPPOSTO - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - AUDIZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI - OBBLIGO DEL TRIBUNALE - PRESUPPOSTO - LIMITI.*
Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilita, l'Obbligo del tribunale di sentire, anche nel caso in cui esistano e siano conosciuti i genitori del minore, pure gli altri eventuali parenti tenuti agli alimenti (art 314/8 cod civ) postula che tali parenti risultino dalle ricerche disposte a norma dell'art 314/6 cod civ, o comunque siano noti od indicati dai genitori, e non si traduce nel dovere del tribunale stesso di effettuare ulteriori particolari accertamenti. (V 6153/78, mass n 395980).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)