Sez. 1, Sentenza n. 2737 del 21/04/1983 (Rv. 427640 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PARENTI DEL MINORE TENUTI LEGALMENTE ALL'ASSISTENZA DI QUEST'ULTIMO - LITISCONSORTI NECESSARI - ESCLUSIONE - MANCATA CONVOCAZIONE DEI PARENTI - MOTIVO DI NULLITÀ - RILEVABILITÀ PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - PARENTI DEL MINORE TENUTI LEGALMENTE ALL'ASSISTENZA DI QUEST'ULTIMO - LITISCONSORTI NECESSARI - ESCLUSIONE - MANCATA CONVOCAZIONE DEI PARENTI - MOTIVO DI NULLITÀ - RILEVABILITÀ PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità i parenti del minore tenuti legalmente all'assistenza di quest'ultimo non assumono la qualità di litisconsorti necessari, per cui la Mancanza della loro convocazione costituisce motivo di nullità del procedimento che non può essere rilevata per la prima volta nel giudizio di Cassazione. La convocazione di detti parenti postula che sia stata indicata ai giudici, oltre che la loro esistenza, anche la loro precisa residenza, non avendo il tribunale il dovere di effettuare particolari accertamenti. (V 5398/81, mass n 416105, sulla prima parte; (V 5328/80, mass n 409197, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 duodevicies, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)