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Sez. 1, Sentenza n. 6924 del 24/07/1997 (Rv. 506229 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Dottore commercialista nominato liquidatore giudiziale - Compenso - Determinazione - Criteri - Vincolatività della disciplina del d.P.R. n. 645 del 1994 - Esclusione - Trattamento previsto per il curatore fallimentare - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506229-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE

Il d.P.R. n. 645 del 1994 - recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti - ha natura di regolamento, la cui eventuale violazione di parametri costituzionali può essere sempre accertata dal giudice ordinario investito dell'esame della controversia concernente diritti soggettivi, al fine della disapplicazione, anche d'ufficio, delle norme in esso contenute. Pertanto, correttamente il giudice del merito - rilevata l'assimilabilità tra le funzioni del liquidatore giudiziale ex art. 182 legge fall. e quelle del curatore fallimentare, dedotta la sostanziale equiparabilità di tali soggetti ai fini della determinazione dei compensi e considerata l'esistenza di un'ingiustificata ed irragionevole disparità tra il trattamento previsto dall'art. 30 del citato d.P.R. a favore del dottore commercialista nominato liquidatore giudiziale ex art. 182 legge fall. ed il trattamento previsto per i curatori fallimentari in relazione all'intera procedura di fallimento - nel procedere alla determinazione del compenso per il liquidatore giudiziale disapplica il menzionato d.P.R. ed utilizza i criteri stabiliti nell'art. 1 del D.M. n. 570 del 1992 per la liquidazione del compenso al curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., DPR 10/10/1994 num. 645 art. 30, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)