diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16989 del 26/08/2004 (Rv. 576245 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Dottore commercialista nominato commissario liquidatore - Assimilabilità delle funzioni svolte dal medesimo a quelle esercitate dal curatore fallimentare - Conseguenze - Compenso - Liquidazione - Disciplina dettata dall'art. 30 del d.P.R. n. 645 del 1994, avente natura regolamentare - Disapplicazione da parte del giudice ordinario, per contrasto con l'art. 3 Cost., ed utilizzazione dei criteri dettati per la liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576245-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, le funzioni svolte dal commissario liquidatore, nominato ex art. 182 legge fall., sono indubbiamente assimilabili a quelle esercitate dal curatore fallimentare e, pertanto, contrasta con il principio di eguaglianza compensare diversamente dette funzioni, sol perché diversamente valutate dalle relative tariffe professionali. Ne consegue che, nel caso di nomina a commissario liquidatore di un dottore commercialista, legittimamente il giudice ordinario disapplica, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 30 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 - recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti ed applicabile nella fattispecie "ratione temporis", - avente natura regolamentare, ed utilizza i criteri stabiliti per la liquidazione del compenso al curatore fallimentare dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., DPR 10/10/1994 num. 645 art. 30, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)