Sez. 5, Sentenza n. 1953 del 24/04/1996 Cc. (dep. 20/09/1996) Rv. 206143 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Quantificazione della pena - Continuazione tra reato più grave punito solo con la pena della reclusione e reato meno grave punito con pena detentiva o pecuniaria - Pena base detentiva e pena per la continuazione pecuniaria - Legittimità - Verifica del rispetto del limite massimo di aumento della pena - Principio di conversione previsto dall'art. 135 c.p.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In caso di condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, quando il reato base sia punito con la pena della reclusione e quello satellite con la pena della reclusione o della multa è possibile irrogare la pena prevista per la continuazione nella forma della pena pecuniaria e non necessariamente con quella detentiva. La ammissibilità della continuazione anche tra reati puniti con pena eterogenea consente infatti l'unificazione delle pene appartenenti allo stesso "genus" reclusione/arresto o multa/ammenda, ma, per il rispetto del principio di legalità, non tra quelle appartenenti a "genus" differenti. L'aumento di pena dovrà essere commisurato al reato più grave ed il rispetto del limite massimo fissato per l'aumento, che può arrivare sino al triplo, è garantito dal sistema del ragguaglio fissato dall'art. 135 c.p.. (Fattispecie in tema di concorso tra il reato di lesioni volontarie, punito con la sola pena della reclusione, e quello di ingiurie, punito con pena alternativa)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)