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Sez. U, Sentenza n. 4126 del 17/06/1988 (Rv. 459212 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNI - SPESE NECESSARIE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI EROGAZIONE - DELIBERA DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459212-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE - ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNI - SPESE NECESSARIE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DI EROGAZIONE - DELIBERA DELL'ASSEMBLEA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE.*

L'assunzione dell'Obbligo di erogazione delle spese necessarie per l'Esercizio dei servizi comuni rientra, ai sensi dell'art. 1130 n. 3 cod. civ., fra le attribuzioni proprie dell'amministratore del condominio, senza che al riguardo occorra alcuna delibera della assemblea dei condomini e restando altresì escluso che questi siano litisconsorti necessari del giudizio, relativo a dette spese, in corso fra un terzo e l'amministratore, attesi i poteri di rappresentanza a questo spettanti ai sensi dell'art. 1131, primo comma, cod. civ.. (V 2998/81, mass n 413544).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)