Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 07/05/1981 (Rv. 413544 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI ESCLUSIVI O DEI DIRITTI COMUNI - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - INTERVENTO NEI RELATIVI GIUDIZI PROMOSSI DALL'AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI ESCLUSIVI O DEI DIRITTI COMUNI - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO - INTERVENTO NEI RELATIVI GIUDIZI PROMOSSI DALL'AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI CONDOMINI - INSUSSISTENZA.*
Il condominio e un ente di gestione, sfornito di personalita distinta da quella dei suoi partecipanti, per cui l'esistenza dello organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa sia dei diritti esclusivi, sia di quelli comuni inerenti all'immobile condominiale nonche di fare intervento volontario nei giudizi in cui tale difesa sia stata gia legittimamente assunta dall'amministratore. Tuttavia, questi poteri autonomi di Azione e di intervento non interferiscono sulla rappresentanza processuale che spetta ex lege all'amministratore del condominio in un'ampia area di materie e di controversie che attengono alla gestione dell'ente, per cui quando il contraddittorio sia stato gia legittimamente instaurato tra un singolo condomino o un terzo, da una parte, e l'amministratore del condominio, dall'altra, non si pone un problema di integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, salva la loro facolta di intervento nel giudizio. (Conf 832/80, mass n 404268 sulla seconda parte; (Conf 5769/78, mass n 395572 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)