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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 442 del 1992

Decisione
decisa il 1992-11-02, depositata il 1992-11-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:442
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 18894

  • Regione calabria
  • Personale dirigenziale non inquadrato nella massima qualifica dirigenziale
  • Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età
  • Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età per conseguire il massimo della pensione così come stabilito dalla stessa legge regionale per il personale dirigenziale inquadrato nella massima qualifica
  • Denunciata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata e sul principio di buon andamento della P.A. questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
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Questione già dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che la previsione del prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti è affidata alla discrezionalità del legislatore, sia esso nazionale o regionale, e che, rimanendo ferma la regola generale del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nessuna norma derogatoria può essere assunta a metro della legittimità costituzionale della regola generale. - Nello stesso senso, v. ord. 347/1992.

Norme impugnate

  • legge regionale Calabria 4 maggio 1990, n. 29

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sui ricorsi riuniti proposti da Malara Antonino contro la Regione Calabria ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui il ricorrente, dipendente della Regione Calabria con prima qualifica dirigenziale, aveva impugnato il provvedimento che lo collocava a riposo avendo egli compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29; che detta norma consente il trattenimento in servizio - a domanda - sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti - assunti prima del 6 aprile 1975 - inquadrati nella massima qualifica dirigenziale (corrispondente alla seconda qualifica); che il giudice a quo osserva come il ricorrente non possedesse, al momento del collocamento a riposo, tale qualifica (pur essendo egli tra i partecipanti al concorso per la copertura di alcuni posti della suddetta seconda qualifica) e dubita della legittimità della norma in quanto applicabile ai soli dirigenti con la citata "massima" qualifica e non a tutti, indistintamente, i dirigenti; che tale limitazione contrasterebbe con il principio desumibile dalla legislazione statale - secondo cui la deroga alla regola generale del collocamento a riposo a 65 anni di età si ispirerebbe ad un miglior utilizzo del personale ed all'appagamento di esigenze previdenziali - sì che la norma censurata risulterebbe per questo verso lesiva degli artt. 3, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione; che, sempre secondo il Tribunale rimettente, la legge regionale si porrebbe sotto altro profilo in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, là dove non assicura, attraverso una disciplina transitoria, il trattenimento in servizio fino alla conclusione dei procedimenti concorsuali in atto per la copertura dei posti della massima qualifica dirigenziale (ai quali il ricorrente nel giudizio a quo aveva bensì partecipato senza poter peraltro essere inquadrato utilmente avendo compiuto i sessantacinque anni);
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione con ordinanza n. 347 del 1992, sulla base della generale regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età, rispetto alla quale nessuna norma derogatoria può valere a metro di legittimità; che in tale decisione si è altresì sottolineato come l'estensione delle eccezioni al principio resti nell'ambito della valutazione del legislatore, statale o regionale; che la censurata, differenziata, previsione del trattenimento in servizio, collocandosi in tale ambito discrezionale, non trasmoda nell'irrazionalità e non appare lesiva del richiamato art. 97 della Costituzione; che la questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze