Sez. 2, Sentenza n. 306 del 07/02/1972 (Rv. 356160 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La revoca della pensione di invalidita e subordinata, a termini dell'art 10 RDL 14 aprile 1939, n 636, alla condizione del riacquisto delle capacita di guadagno per il miglioramento delle condizioni fisiopsichiche del pensionato con conseguente riadattamento funzionale. E pertanto necessario, ai fini della revoca, porre a raffronto le condizioni del soggetto al momento della concessione della pensione con quello dello stesso al momento della revoca.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)