Sez. L, Sentenza n. 4914 del 12/11/1977 (Rv. 388515 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Poiche la revoca della pensione d'invalidita postula un sopravvenuto recupero della capacita di guadagno dell'assicurato, per emendamento o miglioramento delle sue affezioni fisio-psichiche, e conseguente riadattamento funzionale, il giudice del merito, chiamato ad accertare la legittimita o meno di detta revoca, non puo prescindere dal confronto fra le condizioni del soggetto al momento della concessione della pensione e quelle all'atto della revoca della pensione medesima, in quanto necessario al fine di stabilire la sussistenza dell'indicato requisito. (Conf 306/72, mass n 356160).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)