Sez. 1, Sentenza n. 23710 del 21/12/2012 (Rv. 624774 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Difensore - Compenso - Pagamento - Revocabilità ex art. 67, secondo comma, legge fall. - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Il pagamento del compenso in favore del proprio difensore in precedente attività giudiziaria, eseguito dal debitore, poi fallito, nell'anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento ed in concorso con il presupposto soggettivo della "scientia decoctionis", è assoggettabile a revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, legge fall.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)