diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19215 del 30/09/2005 (Rv. 585618 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Pagamento di compensi e versamento a titolo di fondo spese in favore del difensore del debitore nella fase prefallimentare - Revocabilità - Sussistenza - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585618-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il pagamento dei compensi ed i versamenti a titolo di fondo spese eseguiti dal debitore, poi fallito, in favore del proprio difensore nel procedimento per la dichiarazione del fallimento non sono sottratti alla revocatoria fallimentare, ed è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale regola, per violazione del diritto di difesa sotto il profilo della dissuasione di qualsiasi difensore dall'assumere l'incarico difensivo, atteso che le difficoltà cui potrebbe di fatto andare incontro l'imprenditore nella ricerca di un avvocato disposto a difenderlo nella fase prefallimentare, oltre ad essere meramente ipotetiche ed eventuali, non dipendono dal contesto normativo (nel quale, del resto, il legislatore non ha mancato di riconoscere un grado di privilegio ai crediti dei professionisti), bensì dalle oggettive difficoltà economiche in cui lo stesso imprenditore si sia venuto a trovare, e che, qualora, in determinate e specifiche situazioni, tali difficoltà risultino davvero tali da non consentire al debitore di rinvenire un avvocato disposto a farsi carico della necessaria assistenza legale, il diritto di difesa troverebbe comunque tutela nell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)