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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10845 del 04/04/2022 (Rv. 664733 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Appalto di opere pubbliche non statali - Clausola compromissoria – Previsione di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri mediante rinvio all’art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962 – Successiva previsione “ex lege” di un collegio arbitrale composto di tre membri – Accordo delle parti per la nomina di tre arbitri secondo la nuova disciplina – Conseguenze. OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE - In genere.
Stato
decisa il 2022-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664733-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche non statali, in presenza di una clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale composto da cinque membri mediante rinvio all'art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962, la successiva abrogazione di tale norma, sostituita dall'art. 32 d.P.R. n. 109 del 1994, che regolamenta un collegio arbitrale composto da tre membri, spiega influenza sul rapporto solo se le parti manifestino, anche indirettamente, la concorde volontà di nominare tre arbitri, come accade nel caso in cui procedano alla loro scelta secondo la nuova disciplina, precludendosi la facoltà di denunciare l'invalidità del lodo per irregolare composizione del collegio (rispetto a quanto stabilito in contratto) e rendendo tale invalidità insuscettibile di rilievo officioso in conseguenza del silenzio serbato nel corso del procedimento arbitrale.

DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)