Sez. 1, Sentenza n. 19025 del 10/09/2014 (Rv. 632089 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Appalto stipulato da amministrazione non statale - Composizione del collegio arbitrale - Richiamo al capitolato generale delle opere pubbliche di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 - Natura pattizia della clausola - Applicabilità dell'art. 32 della legge n. 109 del 1994 - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
Le previsioni del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, espressamente richiamate dai contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni non statali, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, ivi compresa quella che regola la composizione del collegio arbitrale (e che può essere identica o diversa da quella di cui al capitolato generale). Ne consegue che, proprio in ragione della natura negoziale di tale ultima clausola, la nuova disciplina sulla composizione dei collegi arbitrali di cui all'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (nel testo sostituito dall'art. 10 della legge 10 novembre 1998, n. 418), benché immediatamente operante con riferimento ai collegi da costituire, non trova applicazione agli arbitrati in materia di opere pubbliche espletati o espletandi ai sensi del d.P.R. n. 1063 del 1962 aventi fondamento pattizio.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 32 CORTE COST., Legge 18/11/1998 num. 418 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)