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Sez. 1, Sentenza n. 11460 del 29/10/1991 (Rv. 474449 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza | Clausola compromissoria - Esistenza - Conseguenze - Pronuncia di incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria - Con declaratoria di nullità del provvedimento monitorio e regolamentazione delle spese di causa - Impugnabilità - Appello - Esclusione - Regolamento (necessario) di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474449-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - Competenza

Qualora il giudice di primo grado, adito con opposizione a decreto ingiuntivo, rilevi l'esistenza di una valida clausola compromissoria, e quindi l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, con declaratoria di nullità del provvedimento monitorio e regolamentazione delle spese di causa, la relativa pronuncia non eccede dalla questione della competenza, alla stregua del carattere meramente conseguenziale di dette altre statuizioni, e, pertanto è impugnabile con il regolamento (necessario) di competenza, non con l'appello (la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, in difetto di una diversa decisione non impugnata del giudice di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)