Sez. 3, Ordinanza n. 23491 del 17/12/2004 (Rv. 578706 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Emesso da giudice territorialmente incompetente - Opposizione - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto ò - Omessa indicazione nel dispositivo del giudice ritenuto competente - Sentenza sulla sola competenza - Configurabilità - Fondamento - Impugnabilità esclusivamente con il regolamento di competenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È ammissibile il regolamento di competenza, (che, anzi, costituisce l'unico mezzo di impugnazione possibile) avverso la sentenza con cui il tribunale, investito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, dopo avere ritenuto che il decreto è stato emesso da giudice incompetente per ragioni di territorio per essere competente il giudice di altro foro, dichiari la nullità dell'opposto decreto senza indicare nel dispositivo questo diverso giudice, poichè l'omissione di tale indicazione non incide sulla natura di statuizione sulla competenza della sentenza, sia in ragione della integrabilità del dispositivo con la motivazione, sia perchè la statuizione di incompetenza ad emettere il provvedimento monitorio implica necessariamente la declaratoria dell'incompetenza a decidere sul merito della controversia relativa al diritto di credito monitoriamente azionato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)