Sez. 3, Sentenza n. 11608 del 31/05/2005 (Rv. 582450 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Impresa designata - Sentenza di condanna - Conseguenze per l'impresa posta in liquidazione - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI
In tema di risarcimento dei danni da circolazione di autoveicoli, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'impresa designata ex art. 29 della legge n. 990 del 1969 può essere legittimamente oggetto di impugnazione da parte dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione, ancorchè la sentenza medesima non sia stata pronunciata nei suoi confronti o sia stata eseguita, anche in via transattiva, dall'impresa designata; ciò perchè la legittimazione passiva dell'impresa designata in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal danneggiato non esclude l'interesse dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa a proporre eventuale impugnazione avverso la sentenza di condanna, atteso che l'impresa designata, una volta risarcito il danneggiato, ha azione di surroga nei confronti dell'impresa decotta ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)