Sez. U, Sentenza n. 8085 del 02/04/2007 (Rv. 595920 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Domanda di risarcimento o di indennizzo nei confronti dell'impresa designata - Commissario liquidatore - Litisconsorte necessario - Conseguenze - Condanna oltre i limiti del massimale - Imputabilità della "mala gestio" all'impresa designata - Onere di deduzione a carico del commissario liquidatore - Legittimazione all'impugnazione della sentenza - Efficacia dell'accertamento ai fini dell'insinuazione al passivo della liquidazione coatta amministrativa.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l'indennizzo da corrispondere al danneggiato o all'assicurato superino l'ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese, incombe al commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione coatta, che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato o dall'assicurato nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si possa eventualmente desumere che il superamento del massimale è dipeso da un comportamento imputabile alla stessa impresa designata, e, se del caso, impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto conto. In mancanza, ed in ogni caso in cui la sentenza che chiude definitivamente quel giudizio condanni l'impresa designata al pagamento in favore dell'attore di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da svalutazione o spese) senza farne esclusivamente carico a detta impresa, l'accertamento della "mala gestio" che legittima il superamento del massimale, rientrando nella "causa petendi" della domanda proposta dall'attore, fa stato anche nei confronti del commissario liquidatore, con la conseguenza che non può essere successivamente contestata l'ammissione al passivo della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, richiesta dall'impresa designata per l'intero importo pagato, in relazione al quale quest'ultima è surrogata nei diritti del danneggiato o dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)