Sez. U, Sentenza n. 24708 del 07/10/2008 (Rv. 604917 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Controversie relative alla protezione dei dati personali - Pronunce del giudice ordinario - Immediata ricorribilità per Cassazione "ex" art. 152 d.lgs n. 196 del 2003 - Interpretazione - Sentenze di merito - Ricorribilità - Pronunce in rito - Immediata ricorribilità - Esclusione - Limiti - Pronunce relative alla competenza territoriale e alla giurisdizione - Ricorribilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
In tema di trattamento dei dati personali, l'art. 152, comma 13 del d.lgs 30.6.2003, n. 196, nel prevedere l'inappellabilità e l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze adottate dal giudice ordinario, opera uno specifico riferimento alle decisioni di cui al precedente comma 12, ovvero a quelle sentenze con le quali il giudice abbia nel merito rigettato od accolto la domanda; d'altra parte, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce espressamente l'immediata ricorribile per cassazione nella sola ipotesi di dichiarazione di inammissibilità per tardiva proposizione del ricorso. Conseguentemente va, affermata l'esperibilità dell'ordinario rimedio dell'appello ed esclusa l'immediata impugnabilità per cassazione delle sentenze che abbiano pronunciato "in rito", in ordine all'ammissibilità del ricorso, o alla competenza territoriale o (come nella specie) alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)