Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9221 del 20/05/2020 (Rv. 657772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Controversie riguardanti l'applicazione del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sentenza del tribunale - Maggiorazione della sanzione applicata - Ricorso immediato per Cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
In tema di controversie concernenti la tutela della riservatezza, è inammissibile il ricorso immediato per Cassazione ex art. 152, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003, applicabile "ratione temporis", avverso la sentenza del tribunale che abbia statuito sulla maggiorazione della sanzione irrogata in conseguenza della violazione dell'art. 162, comma 2 bis, decreto cit., non venendo in tal caso in rilievo l'applicazione di norme del codice della "privacy", la cui violazione costituisce solo l'occasione per l'applicazione della detta sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152 com. 13, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 10 com. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)