Sez. U - , Sentenza n. 11421 del 30/04/2021 (Rv. 661129 - 02)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Quote - Uguaglianza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)