Sez. 3, Sentenza n. 19210 del 29/09/2015 (Rv. 636951 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assicurazione contro gli infortuni - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi testamentari o legittimi - Interpretazione - Quote - Presunzione di uguaglianza - Esclusione - Riparto in misura proporzionale alla quota di successione - Sussistenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo, la disciplina secondo cui, per effetto della designazione, il terzo acquista un proprio diritto ai vantaggi assicurativi, si interpreta nel senso che ove sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell'indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto, atteso che, in assenza di diverse specificazioni, lo scopo perseguito dallo stipulante è, conformemente alla natura del contratto, quello di assegnare il beneficio nella stessa misura regolata dalla successione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 469, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1920 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)