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Sez. 1, Sentenza n. 41 del 04/01/1966 (Rv. 320089 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320089-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE.*

Quando per un contrasto e richiesta la Forma scritta ad substantiam, la prova della sua esistenza e del suo contenuto non puo essere fornita che mediante l'esibizione della scrittura, tranne il caso di perdita incolpevole del documento. La novita di tale questione, dedotta per la prima volta in Cassazione, non e di impedimento all'esame della stessa, essendo il giudice tenuto di ufficio a far rispettare il rigore delle forme previste a pena di nullita. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)